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Nuove leggi condominiali: le nuove regole introdotte con l’ultima riforma

Le regole condominiali cambiano: la RIFORMA che deve ancora ricevere l’ok da parte della Camera, ha apportato diverse modifiche al testo e alle LEGGI della riforma del Condominio. A partire dalla necessità di esaminare la tenuta della tradizionale rappresentazione giuridica del CONDOMINIO stesso di fronte alla necessità di rinnovamento dell’istituto richiesta dalla società, molti sono state le modifiche effettuate. Innanzitutto la Camera ha seguito quella che già era l’impostazione data dal Senato, ovvero, che al condominio non sarà attribuita la capacità giuridica. Ciò significa che i proprietari esclusivi delle unità abitative diventano anche comproprietari delle parti in uso comune; ci sarà un’organizzazione unica, che avrà il compito di amministrare le parti comuni, rappresentata dall’assemblea dei possidenti e dall’amministratore da essi nominato. Per quanto riguarda il testo vero e proprio della riforma, rispetto all’ultima stesura della bozza approvata dal Senato, è stata effettuata una revisione mirata a semplificare e snellire, e sono state soppresse delle norme ritenute responsabili solo di causare litigiosità e contrasti tra condomini. Inoltre tra le novità della riforma, vi è anche una particolare attenzione e richiesta di introduzione rivolta a tutte le nuove tecnologie che mirano a migliorare, risparmiare e semplificare la vita dei condomini come ad esempio le reti in fibra ottica o le fonti di energia rinnovabili. L’amministratore di condominio dovrà esibire ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato, le cui responsabilità sono a carico dei condomini. Verrà quindi ideato un Registro degli amministratori di condominio, con indicazioni riguardanti i requisiti di onorabilità e di formazione richiesti ai fini dell’iscrizione, sebbene sia stato dichiarato anche che “agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio. L’iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l’esercizio di tale attività”. E’ stata anche introdotta una novità riguardo le parti in comune dell’edificio: ora comprenderanno anche facciate, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV, anche satellitare o via cavo ed i parcheggi.

Un’altra significativa novità riguarda il riscaldamento.
In alcune ma determinate situazioni come quando l’unità abitativa non usufruisce di normale erogazione del calore, a causa di problemi tecnici dell’impianto condominiale, che risultano irrisolti al termine della stagione fredda e quando il distacco non comporta squilibri tali da pregiudicare la normale fornitura di calore agli altri condomini o spese aggiunte, allora il condomino può staccarsi dall’impianto centralizzato e ovviamente poi a ritenersi responsabile delle spese di manutenzione dell’impianto di sua proprietà, la conservazione e la messa a norma.
E’ stato confermato inoltre che i condomini che aspirano ad avere un miglioramento, un’innovazione o quant’altro miri a incrementare la qualità della vita di condominio, potranno portare farlo a patto di ricevere la maggioranza all’assemblea.
Proprio riguardo all’assemblea invece sono stati abbassati i quorum costitutivi e deliberativi: la regolarità dell’assemblea in prima convocazione laddove ci sia la maggioranza dei condomini (quindi i 2/3), le proposte verranno validate se saranno approvate dalla maggioranza dei presenti che possano rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio.
Mentre invece le deliberazioni dell’assemblea nella seconda convocazione saranno ritenute valide solo all’ottenimento della maggioranza di voti , sempre che costituiscano 1/3 dei millesimi; le deliberazioni sulla nomina e la revoca dell’amministratore, sulle innovazioni che abbiano un interesse sociale come quelle riguardanti la sicurezza, le barriere architettoniche, i parcheggi, e gli impianti centralizzati ma che riguardano anche le riparazioni straordinarie saranno validate solo con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi (ovvero i 2/3); le deliberazioni che riguardano tutte le altre innovazioni e le eventuali installazioni non centralizzate di impianti autonomi verranno rese valide solo con la maggioranza degli intervenuti ed i 2/3 dei millesimi.

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