Immigrazione, importanti aperture dall’Italia
Entra oggi in vigore un provvedimento impugnato dal Presidente della Repubblica, riguardante le modifiche al ‘decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286’, o più comunemente denominata la legge ‘Bossi-Fini’. Le modifiche nascono in seguito alla direttiva 2011/51/Ue, che modifica la direttiva precedente 2003/109/Ce per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
Nell’articolo 9 della suddetta legge è esplicitato che, lo straniero regolarmente soggiornante con la possibilità di richiedere il permesso per un numero indeterminato di volte, vede modificato il suo stato da ‘rifugiato politico’ a titolare di ‘protezione internazionale riconosciuta dall’Italia’, seguita dalla data in cui la protezione è stata riconosciuta. La differenza è sostanziale in quanto prima della modifica il soggiornante, necessitava di un requisito fondamentale come, la disponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, successivamente questa condizione decade e la concessione della ‘protezione’ è estesa anche ad altri casi a patto che questi indichino un luogo di residenza.
L’eventuale espulsione del soggiornante in possesso della ‘protezione’, è regolamentata dal ‘decreto legge 19 novembre 2007 n. 251’, il quale decreta l’espulsione qualora sussistano le seguenti motivazioni: sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato; rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
Fermo restando che qualora il soggiornante venisse espulso da altro Stato membro della Ue, questi avrebbe sempre la facoltà di rientrare nel territorio italiano, qualora lo stato di ‘protezione’ sia stato riconosciuto dall’Italia. Lo Stato che espelle il soggiornante è tenuto a constatare presso il Paese richiedente se il soggiornante abbia ancora o meno lo stato di ‘protezione’.
Nel caso ricorrano i presupposti di allontanamento, lo stesso, può essere effettuato fuori dal territorio dell’Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all’articolo 19, comma 1, ovvero che le disposizioni non vadano in contrasto con i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
Se dovesse sussistere la possibilità di una nuova accoglienza nei confronti dell’extracomunitario, presso uno dei paesi dell’Ue, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale, ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva.
Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornante di lungo periodo, è trasferita all’Italia la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell’Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall’Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo in tali stati membri.