Edilizia sostenibile, le nuove regole per calcolare il risparmio energetico
Novità normative in tema di edilizia sostenibile. Il Decreto attua la direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata.
In particolare il decreto definisce:
– i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
– i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici.
L’utilizzo di energia per il riscaldamento e il raffrescamento delle abitazioni e degli edifici in genere costituisce il principale parametro per la misurazione dell’edilizia sostenibile, ovvero si può parlare di edilizia sostenibile (o edilizia ecologica) solo per quelle costruzioni che, per tipologia di materiali e impiantistica, garantiscono un elevato risparmio energetico. Rispetto alle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici l’art. 3 del decreto definisce che si debbano adottare le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN, ovvero:
1. le UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
2. le UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Dal punto di vista tecnico, l’art. 4 del decreto definisce i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti nel campo dell’edilizia sostenibile. E’ previsto che per tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si procede in sede progettuale:
– alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai parametri del decreto 192/2005;
– alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol), e alla verifica che la stessa sia non superiore, per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali al valore di 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B; e 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; per tutti gli altri edifici ai valori di 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; e 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
Il decreto prevede che il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste in una relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici e che, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere.
I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano, in termini di edilizia sostenibile, risultati conformi alle migliori regole tecniche, considerando tali le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario.
Per quanto riguarda i criteri generali e i requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, l’art. 5 del decreto fissa le seguenti scadenze temporali:
– ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
– ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovute ad un’aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all’interno delle abitazioni;
– ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
Le norme fissano dunque importanti criteri per la definizione effettiva dei parametri per definire edilizia sostenibile gli edifici di nuova costruzione o quelli di recente ristrutturazione.
Maggiori informazioni su come costruire con criteri di edilizia sostenibile anche case in legno e ville in legno.