Nuove leggi condominiali: assemblea e disciplina della mediazione
Novità importanti in arrivo anche per quanto riguarda la problematica e non facile disciplina della mediazione. Il nuovo articolo 71-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile, infatti, aumenta e meglio definisce la normativa che ha per oggetto proprio la mediazione, stabilendo che (di fatto) si applicherà il procedimento di mediazione per qualsiasi controversia di cui il condomino è parte. Ma non solo. Dal nuovo testo di riforma, infatti, risultano evidenti anche modifiche e specificazioni per quanto riguarda il ruolo dell’assemblea e del RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE nel procedimento di MEDIAZIONE. In particolare, tale nuovo articolo stabilisce che per poter porre in essere tale procedimento, essenziale risulterà il ruolo ma anche il POTERE DELL’ASSEMBLEA e della sua relativa decisione nel merito; mancando quest’ultimo, l’amministratore non potrà andare in mediazione, e sarà escluso quindi qualsivoglia tentativo di accordo nella controversia tra le due o più parti in causa. Questa nuova norma, volta a evitare qualsiasi tentativo di abuso di qualsiasi delle parti relative al processo di mediazione (quindi l’amministratore, vero, ma anche degli stessi organismi di mediazione); queste ultime, infatti, non potranno più accettare alcuna presenza dell’amministratore nel caso in cui, appunto, manchi una delibera assembleare sull’argomento in questione. Il codice civile, inoltre, stabilisce che per convocare una valida assemblea condominiale servono, come limite minimo, venti giorni; il procedimento di mediazione, invece, deve concludersi nello spazio temporale di quattro mesi (tra la ricezione dell’avviso di convocazione e l’assemblea, come specificato dal codice civile, devono intercorrere cinque giorni, trascorsi i quali questa si potrà convocare e far sì che la delibera condominiale possa consentire la procedibilità dell’accordo di mediazione relativo alla controversia presa in esame nell’ordine del giorno).Novità importanti in arrivo anche per quanto riguarda la problematica e non facile disciplina della mediazione. Il nuovo articolo 71-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile, infatti, aumenta e meglio definisce la normativa che ha per oggetto proprio la mediazione, stabilendo che (di fatto) si applicherà il procedimento di mediazione per qualsiasi controversia di cui il condomino è parte. Ma non solo. Dal nuovo testo di riforma, infatti, risultano evidenti anche modifiche e specificazioni per quanto riguarda il ruolo dell’assemblea e del RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE nel procedimento di MEDIAZIONE. In particolare, tale nuovo articolo stabilisce che per poter porre in essere tale procedimento, essenziale risulterà il ruolo ma anche il POTERE DELL’ASSEMBLEA e della sua relativa decisione nel merito; mancando quest’ultimo, l’amministratore non potrà andare in mediazione, e sarà escluso quindi qualsivoglia tentativo di accordo nella controversia tra le due o più parti in causa. Questa nuova norma, volta a evitare qualsiasi tentativo di abuso di qualsiasi delle parti relative al processo di mediazione (quindi l’amministratore, vero, ma anche degli stessi organismi di mediazione); queste ultime, infatti, non potranno più accettare alcuna presenza dell’amministratore nel caso in cui, appunto, manchi una delibera assembleare sull’argomento in questione. Il codice civile, inoltre, stabilisce che per convocare una valida assemblea condominiale servono, come limite minimo, venti giorni; il procedimento di mediazione, invece, deve concludersi nello spazio temporale di quattro mesi (tra la ricezione dell’avviso di convocazione e l’assemblea, come specificato dal codice civile, devono intercorrere cinque giorni, trascorsi i quali questa si potrà convocare e far sì che la delibera condominiale possa consentire la procedibilità dell’accordo di mediazione relativo alla controversia presa in esame nell’ordine del giorno).