No Banner to display
Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori da apporre sulle etichette.
Il Regolamento entrato in vigore dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, sarà obbligatorio il 13 dicembre 2014.
Il Regolamento si inserisce in un contesto in cui occorreva realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti contenute sulle etichette e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurli in errore.
Le novità introdotte sono molteplici.
Il legislatore ha introdotto sia il principio dell’elevato livello di protezione dei consumatori, sia numerosi requisiti puntuali dell’informazioni.
Riguardo la protezione dei consumatori, in materia di informazioni, si estende a tutti gli operatori del settore alimentare, l’obbligo a fornire ai consumatori finali nelle etichette informazioni qualitativamente idonee per effettuare scelte consapevoli.
Passando alle novità dei requisiti puntuali dell’informazioni, il legislatore ha individuato la responsabilità delle informazioni sugli alimenti da apporre nelle etichette. Il responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale operatore ha la responsabilità di assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni, conformemente alla normativa.
L’elenco delle indicazioni obbligatorie da inserire nelle etichette è composto:
a) dalla denominazione dell’alimento;
b) dall’elenco degli ingredienti;
c) da qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) dalla quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) dalla quantità netta dell’alimento;
f) dal termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza;
g) dalle condizioni particolari di conservazione e/o dalle condizioni d’impiego;
h) dal nome o dalla ragione sociale e dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
i) dal paese d’origine o dal luogo di provenienza ove previsto;
j) dall’istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) da una dichiarazione nutrizionale.
Sul sito della SNAPWEB.NET è possibile trovare un’ampia scelta di stampanti di etichette e del relativo consumabile in vari formati e materiali.
Che i bergamaschi abbiano un cuore grande è risaputo: ne…
L’azienda trevigiana parteciperà alla fiera Biofach di Norimberga, cuore pulsante…
Usate dai migliori campioni mondiali di motocross ed enduro e…
Your email address will not be published.
Δ