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NIENTE IRAP PER I PICCOLI IMPRENDITORI

La Corte di Cassazione chiamata ancora ad esprimersi in tema di assoggettabilità all’IRAP da parte di professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori ha promulgato tre sentenze n. 21122, n. 21123, n. 21124 del 13/10/2010) di particolare interesse e rilievo. La soggettività passiva di piccoli imprenditori e lavoratori autonomi era già stata messa in discussione dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 156 del 21/05/2001 riconosceva la legittimità dell’imposta ma sollevava dei dubbi sulla sua applicazione a professionisti senza “autonoma organizzazione”, stabilendo che non è soggetto ad IRAP l’esercizio “professionale” di “arti e professioni” in assenza di mezzi propri organizzatiti. Il fondamento del ragionamento della Corte è da collegare all’ art. 2 del D. Lgs 446/1997, istitutivo dell’IRAP, che recita: “Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”. Quindi se il presupposto è la sussistenza di una attività autonomamente organizzata al tempo stesso dobbiamo riconoscere che possano esistere attività che non hanno organizzazione ne di capitale ne di lavoro altrui. Si sono succedute nel tempo diverse interpretazioni in dottrina e in giurisprudenza su cosa si dovesse intendere con la locuzione “autonoma organizzazione”. L’Agenzia delle Entrate affermava l’esistenza di una, seppur minima, organizzazione del lavoro fosse sempre presente in ogni tipo di attività di lavoro autonomo, escludendo l’esistenza dell’autonoma organizzazione solo per le collaborazioni coordinate e continuative o nei casi di prestazioni occasionali. In antitesi alla posizione dell’Agenzia dottrina autorevole riconduceva l’autonoma organizzazione a un concetto di attività che fosse organizzata, al fine di produrre un reddito, con mezzi di capitale e di lavoro anche di terzi. La posizione più estrema della dottrina giungeva alla conclusione che i lavoratori autonomi, ed in particolare i professionisti, quand’anche affiancati da un’organizzazione, non dovrebbero essere assoggettati all’imposta poiché l’organizzazione dagli stessi creata non sarebbe mai autonoma essendo inidonea, senza l’apporto personale del lavoratore a porre in essere il presupposto di cui all’art. 2 succitato. Le commissioni tributarie hanno prodotto copiosa giurisprudenza riconducibile sostanzialmente a 2 filoni: il primo riconducibile alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, ritiene sussistere un’autonoma organizzazione anche in presenza di mera auto-organizzazione; il secondo al contrario ritiene esistere un’attività autonomamente organizzata solo quando è in grado di produrre una ricchezza aggiuntiva rispetto a quella derivante dal lavoro del soggetto che ne è titolare. Questa interpretazione ha portato a sentenze che escludevano dall’assoggettamento all’imposta anche titolari di redditi di impresa. Nel corso del tempo quest’ultima tesi ha preso il sopravvento a livello giurisprudenziale come dimostrano le tre sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, citate precedentemente. Nei motivi della decisione si legge: “ …. Non è infatti, la oggettiva natura dell’attività svolta ad essere alla base dell’imposta, ma il modo – autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l’organizzazione di capitali e lavoro altrui ……… omissis ……….. Ritiene il Collegio che alla stessa conclusione occorre, a maggior ragione, pervenire in ordine alle attività che si collocano, sul piano civilistico, non nella categoria degli imprenditori ma in quella dei piccoli imprenditori, i quali, ai sensi dell’art. 2803 cod.civ., sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.” Quindi sono esclusi dall’assoggettamento all’IRAP tutti quei soggetti che possono essere qualificati piccoli imprenditori in senso civilistico. Il consolidamento di tale orientamento giurisprudenziale ha portato la stessa Agenzia delle Entrate a rivedere le proprie posizioni. http://www.tasse-tasse.net/

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