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Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha previsto alcune innovazioni atte a prevenire e ridurre gli infortuni sul posto di lavoro e ha messo in evidenza la necessità di predisporre misure di sicurezza maggiori per la tutela della salute dei lavoratori.
A questo scopo le aziende devono predisporre i corsi di formazione per il primo soccorso, il corso antincendio, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la classificazione del rischio incendio, etc.
Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che deve essere sempre presente all’interno del luogo di lavoro e deve essere a disposizione per un eventuale verifica della stessa da parte degli organi di controllo. Il DVR ha per oggetto l’individuazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali, come ad esempio causate dall’utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche.
Predispone e suggerisce le misure adeguate a prevenirli e controllarli come ad esempio la manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature e la predisposizione di un programma d’interventi allo scopo di ridurre nel tempo tali rischi, o addirittura eliminarli laddove possibile, con un conseguente aumento dei livelli di sicurezza. Inoltre specifica come tutti i lavoratori debbano essere muniti di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) cioè mezzi idonei alla prevenzione e di adeguate informazioni e addestramenti.

Chiunque possieda un’attività con soci lavoratori o dipendenti è obbligato a redigere la valutazione dei rischi dell’ambiente lavorativo. Risulta quindi necessario, per la redazione dello stesso, rivolgersi ad aziende di consulenza apposite che predisporranno il documento tramite un’analisi e una valutazione tecnica del luogo di lavoro.
Secondo l’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008:

“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Secondo l’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 poi:

“1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”.

Spaziottantotto è in grado di affiancare imprenditori e aziende in questo processo fornendo la propria consulenza e decennale esperienza per poter ottemperare al meglio a quanto richiesto dalla vigente normativa.

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