La valutazione del rischio sul posto di lavoro: che s’intende per “rischio residuo”?
È indispensabile effettuare la valutazione del rischio di un ambiente di lavoro. Qualora quest’obbligo (previsto dal Testo Unico del D.Lgs 81/2008) non venga ottemperato sarà direttamente il datore di lavoro a risponderne. Su questa figura, infatti, ricadono molte responsabilità; nel caso della valutazione del rischio, anche se non deve essere lui a redigerla direttamente, ha comunque la responsabilità della correttezza con cui viene redatta, e lo stesso dicasi per la formazione dei suoi dipendenti riguardo alla sicurezza sul posto di lavoro. A tal proposito, la valutazione del rischio è complementare alla preparazione su di esso che viene impartita ai lavoratori. Per definizione, il rischio è il prodotto tra la stima della probabilità che al pericolo segua effettivamente un danno e la stima dell’entità del danno stesso. Più nello specifico, per rischio residuo s’intende un potenziale pericolo, impossibile da eliminare o parzialmente eliminato, che può provocare danni all’operatore se interviene con metodi e pratiche di lavoro non corretti. Perciò, laddove siano state prese tutte le misure necessarie in materia di protezione ambientale e collettiva, quel rischio che permane nonostante tutto è, appunto, il rischio residuo. A questo punto entrano in gioco i Dispositivi di Protezione Individuale: ad essi è infatti richiesto di coprire questo tipo di rischio. Come dire che esiste un potenziale pericolo che il lavoratore può scongiurare soltanto proteggendosi nel fisico. In particolare, ai DPI si ricorre dopo aver coperto il restante rischio con i Dispositivi di Protezione Ambientale e i Dispositivi di Protezione Collettiva. I quattro elementi fondamentali per l’eliminazione dei rischi sul lavoro erano indicati dalla legge 626/94, poi inglobata dal D.Lgs 81/08. Il primo consiste nell’eliminazione del rischio alla fonte, il secondo prevede l’adozione dei sistemi oggettivi di protezione. Dopo quelli oggettivi, è necessario che siano adottati tutti i sistemi soggettivi di protezione, ossia i Dispositivi di Protezione Individuale(casco, guanti, scarpe antinfortunistica, ecc…). Il quarto ed ultimo elemento di prevenzione dei rischi, ma non il meno importante, è l’informazione e la formazione degli addetti sul rischio residuo.