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Recupero IVA non dovuta in Germania

L’aliquota  I.V.A. ordinaria dovuta in Germania è aumentata al 19% (a partire dal 01.01.2007).

 

In virtù delle Direttive europee n. 8 (per gli appartenenti all’UE) e 13 (per gli extracomunitari) esiste la possibilità di recuperare l’IVA pagata in Germania in relazione alle seguenti prestazioni (la lista non è esaustiva):

 

Partecipazione a fiere (allestimento stands, elettricità, interpreti, hostess etc.)

Conferenze e congressi

Costi di trasporto (spese di gasolio e pedaggio) per aziende di trasporti internazionali

Servizi di ricerca clienti

Viaggi di lavoro (vitto e alloggio)

Partecipazione a corsi di formazione

Manutenzioni, lavorazioni e costi per riparazioni di beni (in periodo di garanzia o S.A.V.)

Servizi di marketing

Provvigioni di rappresentanza

Spese di ufficio di collegamento

 

Non si ottengono rimborsi IVA su: 

 

Beni e servizi relativi ad attività di impresa esenti da IVA ex legge tedesca

Beni e serviti non attinenti all’attivitá di impresa

 

Il rimborso è ottenibile presentando apposita domanda e documentazione presso il Bundeszentralamt für Steuern .

 

Lo Studio Legale italo tedesco Danilo Santin vi assiste nel recupero dell’IVA (non dovuta) pagata in Germania disponendo:

 

 

Analisi dei documenti per valutare la sussistenza del diritto al rimborso e l’entità dello stesso

Contatto diretto con l’Autorità fiscale tedesca

Contatto con le aziende tedesche per eventuali modifiche su fatture emesse

Contatto con le aziende tedesche per rilascio copie conformi (in caso, per esempio, di smarrimento)

Compilazione degli appositi moduli ministeriali (in lingua tedesca)

Presentazione della documentazione presso il Bundeszentralamt für Steuern 

Accredito del rimborso IVA su vostro conto corrente

Eventuale ricorso per le pratiche non accettate

 

Le tariffe sono direttamente commisurate alle somme effettivamente recuperate:

Rimborso IVA fra 300,00 e 1.000,00 Euro                         13%

Rimborso IVA fra 1.001,00 e 5.000,00 Euro                       7%

Rimborso IVA fra 5.001,00 e 10.000,00 Euro                     5%

Rimborso IVA superiore a 10.001,00 Euro                         4%

 

In caso di mancato recupero non viene addebitato alcun costo ed alcun onorario

 

 

Per ottenere il rimborso è necessario:

 

v    Presentare una domanda di rimborso presso la competente Autorità Federale tedesca  (Bundeszentralamt für Steuern).

 

v     Presentare un certificato di attribuzione di partita I.V.A., rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, in bollo e ad uso rimborso I.V.A. estero. L’attestato avrà validità di un anno a decorrere dalla data di rilascio; in caso di presentazione di più istanze di rimborso nel corso del suddetto periodo, si potranno allegare in quelle successive alla prima fotocopie dello stesso attestato, avendo cura di indicare in quale domanda sia stato allegato l’originale.[1]

 

v     Gli originali delle fatture di acquisto (corredate di tutti gli eventuali allegati), a nulla rilevando i documenti di altro tipo che non rechino evidenziata l’imposta e che conseguentemente non costituiscono fattura; è possibile allegare all’istanza una copia conforme della fattura o del documento di importazione, nell’ipotesi di smarrimento degli stessi per causa non imputabile al soggetto passivo che chiede il rimborso.1

 

v     È anche necessario che le fatture siano intestate all’azienda e che in esse siano indicati: aliquota IVA, importo netto e lordo. 

 

v     L‘eventuale procura o delega a rappresentare l’operatore richiedente, nel caso in cui la domanda sia inoltrata tramite operatori e consulenti specializzati che in questo modo possono richiedere e fornire informazioni all’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria che deve liquidare la richiesta di rimborso.1

Possono recuperare l’IVA tutte le entità, soggetti passivi d’imposta* residenti in Italia (cioè i titolari di partita I.V.A. italiani) a condizione che:

 

 

v     non si siano identificati direttamente ai fini dell’ I.V.A. in Germania (direttiva comunitaria del 17 ottobre 2000 n. 2000/65/CE);

v      non abbiano nominato un rappresentante fiscale in Germania;

v      non abbiano effettuato operazioni attive in Germania

Possono, altresì, richiedere il rimborso allo Stato estero gli operatori italiani aventi stabile organizzazione in detto Stato a condizione che l’operazione di acquisizione del bene o del servizio sia effettivamente attribuibile alla casa madre italiana.

I presupposti sopra indicati devono sussistere nel periodo cui si riferisce il rimborso.

 

 

L’istanza di rimborso deve essere:

 

v        di importo complessivo non inferiore ad Euro 300,00.

 

v       presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la richiesta; le istanze presentate oltre tale termine saranno rigettate in quanto inammissibili.

 

v        relativa ad un periodo non inferiore ad un trimestre solare, né superiore ad un anno solare. La domanda, però, può farsi risalire ad un periodo inferiore al trimestre se tale periodo costituisce il saldo di un anno civile. Si precisa che saranno ritenute valide le istanze riferibili ad uno dei seguenti periodi:

 

Ø                  I trimestre (fatture di gennaio, febbraio e marzo)

Ø                  II trimestre (fatture di aprile, maggio e giugno)

Ø                  III trimestre (fatture di luglio, agosto e settembre)

Ø                  IV trimestre (fatture di ottobre, novembre e dicembre)

Ø                  I semestre (fatture da gennaio a giugno)

Ø                  II semestre (fatture da luglio a dicembre)

Ø                  annuale (fatture da gennaio a dicembre)

 

 

L’istanza di rimborso può essere presentata:

 

Ø                  direttamente allo sportello dell’ufficio competente

Ø                  tramite il servizio postale

Ø                  tramite “corriere espresso”

 

 

La prova dell’avvenuta presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio stesso o dalla ricevuta della raccomandata se effettuata per posta.

 

 

Per ulteriori informazioni:

 

www.affarilegali.net

[email protected]

 

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