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Come è oramai divenuta consuetudine, la maggior parte delle novità legislative in campo economico-finanziario non viene più approvata a fine anno, ma nel corso dell’estate, costringendo gli operatori, al rientro dalle ferie, ad un affannoso aggiornamento. Se, poi, come quest’anno ci si trova di fronte a ben tre decreti legge, con le consuete modifiche operate in sede di conversione, l’esercizio di “ricucitura” tra disciplina vecchia e nuova è veramente complicato. I tre provvedimenti cui si accennava sono i seguenti:
Lo scopo di questo breve intervento è solo quello di richiamare le novità principali. Gli argomenti saranno oggetto di trattazione più ampia e organica nel corso della prima giornata di Guida al Fisco, il percorso di formazione accreditata DCEC e CDL. Tutti e tre i provvedimenti citati contengono rilevanti modifiche alla disciplina tributaria, sia per le imprese che per i “privati”. Cominciando dal D.L. n. 138/11, va subito detto che i suoi contenuti sono tutt’altro che definiti: le pagine dei quotidiani sono piene delle proposte di modifica (soprattutto per limitare il discusso “contributo di solidarietà”), per cui appare prematuro un approfondimento sistematico. Ciò non di meno appare indispensabile ricordare che sono in esso previste misure – non suscettibili di cambiamenti significativi – di impatto assai rilevante sull’attività di studio, quali la nuova disciplina dell’imposizione delle rendite finanziarie e dei capital gain (in vigore dal prossimo 1° gennaio) ed il dimezzamento (già efficace) della soglia limite per il trasferimento del contante senza incorrere nella violazione delle norma antiriciclaggio. La prima riforma, in particolare, rendendo più oneroso l’incasso dei dividendi da parte dei soci “privati” non qualificati delle società di capitali, impone sin da ora alcune riflessioni sull’opportunità di procedere a deliberare e distribuire utili prima del termine di questo 2011. Per quanto riguarda il D.L. n. 98/11, invece, va in primo luogo ricordato le profonde modifiche apportate al regime dei minimi, a seguito delle quali oltre il 95% dei contribuenti che attualmente rientrano in tale regime ne usciranno forzatamente a decorrere dal 2012, per entrare in un nuovo sistema “misto”, caratterizzato da semplificazioni contabili ma (e non è poco) dall’applicazione degli studi di settore e dell’IRPEF ordinaria (con relative addizionali), in luogo della “vecchia” imposta sostitutiva che resta – ridotta al 5% – solo per chi presenterà i requisiti per rimanere (o per entrare) nel regime modificato. Lo stesso Decreto ha apportato rilevanti novità anche al riporto delle perdite fiscali da parte delle (sole) società di capitali, disponendo (con una decorrenza che è ancora da chiarire) l’eliminazione del limite quinquennale ma prevedendo che le perdite pregresse non possano compensare più dell’80% del reddito imponibile di periodo. Non vanno dimenticati anche altri interventi significativi della Manovra estiva, quali: la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive (con possibilità del contribuente di anticipare l’Agenzia versando 129 Euro entro il prossimo 4 ottobre); la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta che banche e poste operano sui bonifici che i committenti effettuano ad artigiani e professionisti per le fatture che consentono le detrazioni d’imposta del 36% e del 55%; l’inasprimento dell’apparato sanzionatorio per chi non presenta il modello dedicato agli studi di settore o lo compila con scorrettezze che incidano apprezzabilmente sui risultati di Gerico; l’aumento delle aliquote IRAP per banche, enti finanziari, assicurazioni e società concessionarie; la facoltà di riallineamento (oneroso) delle partecipazioni di controllo per chi redige il bilancio consolidato; l’ennesima delega per la riforma degli ammortamenti (sarà la volta buona?); i penetranti interventi sulle sanzioni, a favore del contribuente (ravvedimento “sprint”, etc.) ma non solo (penalità del 60% per chi salta una rata del debito tributario definito e non rimedia entro la scadenza della successiva), l’introduzione del reclamo obbligatorio (con possibilità di mediazione con l’Ufficio) per gli accertamenti di valore sino a 20.000 euro, etc. Dal canto suo, il D.L. “sviluppo” ha inciso la disciplina tributaria su vari fronti: dall’incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata, alle varie semplificazioni (o presunte tali) di natura documentale, dagli interventi sulla procedura di riscossione – volti a tutelare maggiormente il contribuente che ha a che fare (suo malgrado) con Equitalia – all’istituzione di un nuovo credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, dal venir meno della comunicazione a Pescara per l’agevolazione sulle ristrutturazioni, all’abrogazione dell’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per fruire delle detrazioni 36% e 55%, dalla procedura necessaria per garantire i requisiti di ruralità dei fabbricati, alla riapertura dell’affrancamento di valore ai fini IRPEF di terreni e partecipazioni non possedute in regime d’impresa. Poiché quest’ultima opportunità si riallaccia e concorre con la riforma della disciplina dei capital gain – contenuta nel D.L. n. 138/11 – con cui abbiamo iniziato questa carrellata di novità, appare chiaro quanto sia importante procedere nel breve ad un approfondimento sistematico delle varie modifiche, per impostare al meglio il lavoro dei prossimi mesi.
Tags: decreto sviluppo, irap, iva, Manovra estiva 2011, Manovra fiscale 2011
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