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Il 14 novembre 2015 presso la sede dello studio legale tributario Salvini Escalar e Associati in viale Giuseppe Mazzini n. 11, 00195, ROMA, si è tenuto uno dei consueti incontri di aggiornamento professionale, occasione di confronto, tra tutti i suoi professionisti, sui principali temi di attualità fiscale.Nell’ambito degli incontri mensili, finalizzati ad esaminare gli aspetti salienti della Legge 11 marzo 2014, n. 23, “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, oggetto del seminario di novembre era appunto l’approfondimento ed il commento del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, “Riforma della disciplina degli interpelli e del processo tributario. Analisi delle nuove disposizioni e del loro impatto sulla disciplina vigente”.Hanno presentato il tema gli avv. Davide De Girolamo e Luca Peverini, mentre gli interventi programmati sono stati curati dalla dott.ssa Valeria Vasta, per quanto riguarda le novità sugli interpelli, e dall’avv. Biagio Ferrentino, per la parte relativa al processo tributario.Con riferimento alla prima tematica trattata, sono state preliminarmente esaminate le linee guida seguite dal Legislatore delegato per procedere ad una razionalizzazione e modernizzazione dell’istituto in esame, contenute nell’articolo 6, comma 6, della legge delega. In particolare, la relazione si è focalizzata sulla tendenziale eliminazione delle forme di interpello “obbligatorio”, sul concetto di omogeneità, da intendersi riferita non tanto alle finalità che l’interpello può assolvere quanto, soprattutto, alle esigenze di una eventuale tutela giurisdizionale ed alle regole procedurali applicabili, nonché sulla maggiore celerità dei tempi di risposta alle istanze presentate, significativamente ridotti e divenuti di carattere perentorio. Sono stati, poi, singolarmente esaminati gli interpelli, così come rimodulati dall’art. 1 del decreto 156/2015 modificativo del previgente art. 11 della L. n. 212/2000 e suddivisi in “ordinario”, “qualificatorio”, “probatorio”, “antiabuso” e “disapplicativo”.L’analisi condotta si è poi soffermata sulle più significative novità apportate dalla riforma, aventi ad oggetto il tema dell’impugnazione “differita” delle risposte negative agli interpelli unitamente all’avviso di accertamento – espressamente prevista dall’art. 6 del decreto –, le sanzioni amministrative applicabili tanto in caso di omessa presentazione dell’interpello obbligatorio quanto in caso di mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle circostanze relative agli interpelli probatori facoltativi e, infine, la delicata questione circa l’effettiva obbligatorietà dell’interpello cosiddetto “disapplicativo”.Il secondo tema approfondito è stato sviluppato, invece, partendo da un’analisi delle criticità dell’attuale processo tributario, sulla scorta di quanto emerso dalla “Relazione sul contenzioso tributario per l’anno 2014” pubblicata sul sito del MEF il 10/6/2015, per poi esaminare i principali istituti, così come modificati dalla nuova disciplina.In particolare, dal quadro rappresentato è emerso chiaramente come l’attuale contenzioso sia caratterizzato da un numero elevato di controversie di modesto valore, da una forte richiesta della sospensione degli atti di riscossione da parte del contribuente, da uno scarso utilizzo dell’istituto deflattivo della conciliazione in pendenza di giudizio di primo grado e da un (ancora) elevato utilizzo della compensazione delle spese di giudizio da parte dei giudici di merito. E’ stato quindi illustrato come la presenza delle sopra indicate problematiche abbia indotto il Legislatore ad intervenire muovendosi prevalentemente su alcune specifiche direttrici, quali l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso e della tutela cautelare al processo tributario, l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, l’ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie e, infine, il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio. Con riferimento al potenziamento degli istituti deflativi della mediazione e conciliazione, si è poi evidenziato come l’istituto della mediazione (art. 17-bis del decreto) – fino ad ora previsto solo per l’Agenzia delle Entrate – sia stato esteso a tutti gli enti impositori, compresi gli enti locali, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro. Ulteriori approfondimenti hanno inoltre riguardato l’innalzamento delle soglie di valore delle controversie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio personalmente, da 2.582,28 euro a 3.000 euro, e l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica, in cui sono stati inseriti anche i dipendenti del CAF per le controversie che scaturiscano da adempimenti posti in essere dagli stessi centri di assistenza fiscale. In ultimo, la trattazione si è concentrata sul rafforzamento del principio in base al quale le spese di lite seguono la soccombenza, il quale è stato esteso anche alla fase cautelare in cui il giudice è tenuto a decidere anche sulle spese di giudizio. Tutte le questioni hanno costituito un prezioso spunto di confronto tra i singoli professionisti, che costruttivamente hanno condiviso le proprie riflessioni a riguardo e pianificato ulteriori approfondimenti da svolgere alla luce delle problematiche sollevate. Sulla scia di questo proficuo incipit, si segnala il prossimo incontro, programmato per il 12 dicembre 2015, che avrà ad oggetto non solo la trattazione di ulteriori aspetti concernenti la riforma del processo tributario, ma, soprattutto, il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, sulla crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
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