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Equitalia condannata al risarcimento danni per cartella esattoriale nulla

E’recente la pubblicazione della sentenza n.25039 emessa in data 17.12.15 dal Tribunale di Roma con la quale viene condannata Equitalia per lite temeraria. Per lite temeraria si intende la situazione in cui una delle parti del processo si sia costituita in giudizio senza avere le minime basi in fatto e/o in diritto per poterlo fare (con malafede o colpa grave). Detto in altre parole nei casi in cui è eclatante la mancanza della ragione fatta valere, per mancanza dei fatti posti a fondamento o, addirittura, per mancanza del diritto fatto valere (cartella di Equitalia per multa mai notificata, cartella Equitalia prescrizione, cartella Equitalia senza avviso bonario, cartella Equitalia nulla, cartella Equitalia multa già pagata).
In tali casi, cioè quando il giudice accerta la temerarietà della lite, oltre la condanna alle spese legali sostenute dalla controparte del giudizio, il soggetto condannato si può ritrovare a pagare anche una somma maggiorata a titolo punitivo oltre il possibile raddoppio del contributo unificato (il bollo per avviare la causa)! Nel caso in esame la condanna di Equitalia per lite temeraria è stata riconosciuta poiché nello specifico aveva inviato all’attore una cartella esattoriale nulla, ovvero senza verificare la regolarità della notifica a suo tempo fatta dall’ente impositore.
A tal proposito giova ricordare sì che Equitalia riscuote le somme per conto di altri enti (ad esempio sanzioni per violazioni al codice della strada comminate dai comuni), ma che, tuttavia, essendo comunque una società a partecipazione pubblica, deve agire secondo i dettami dell’art. 97 della Costituzione, che afferma: “[…] i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione […]”. Leggiamo cosa ha detto il Tribunale di Roma con la sentenza in esame: “anche se l’attività di formazione dei verbali e l’attività di notificazione degli stessi non è attività riferibile ad Equitalia ma agli Enti creditori (nel caso di specie il Comune di Roma) l’Agente per la riscossione è comunque responsabile nel caso abbia attivato la procedura esecutiva inviando la cartella esattoriale, senza procedere alle preventive verifiche relative quantomeno ai vizi più comuni di forma, quali ad esempio quelli relativi alla notifica. La ratio di una tale pronuncia risiede nella enorme proliferazione delle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada derivanti da errori, ritardi e vizi procedurali e di notifica da parte dell’Ente creditore, attività nota ad Equitalia. Infatti Equitalia spa non è un privato qualsiasi, ma una società partecipata da Agenzia delle Entrate a cui è applicabile l’art. 97 della Costituzione relativo al buon andamento della pubblica amministrazione. Si ravvisa pertanto una carenza di diligenza nello svolgimento dell’attività di riscossione per violazione del suddetto art 97 Cost. in quanto Equitalia di consueto ha piena consapevolezza della presenza di vizi nella formazione del titolo prima della spedizione della cartella esattoriale, dovuta all’invio del ruolo con la copia dei verbali e delle relative notifiche, che per prassi sono comunicate dall’Ente territoriale. Sulla base di tali atti e dati Equitalia ben potrebbe instaurare, in collaborazione con l’Ente creditore dei protocolli di controllo attivabili prima di procedere esecutivamente (mediante anche l’utilizzo di strumenti informatici volti ad ottenere informazioni o a segnalare anomalie) che eviterebbero l’insorgenza di contenziosi inutili. Tenendo conto poi che in base al disposto dell’art. 96 cpc se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può condannarlo oltre che al pagamento delle spese anche al risarcimento del danno, meglio qualificabile come indennizzo oppure sanzione per aver appesantito inutilmente l’ufficio giudiziario, nel caso di specie è pienamente ravvisabile la colpa grave in capo ad Equitalia, liquidata in via equitativa in 3000 euro di risarcimento” (Tribunale di Roma n. 25039/15). Alla luce di quanto riportato, perciò, la posizione dei cittadini risulta maggiormente tutelata nei confronti della disorganizzazione della pubblica amministrazione (enti e società di riscossione). Quanto detto dal Tribunale di Roma, a parere di chi scrive, risulta altresì valido anche nei confronti di tutte le altre pubbliche amministrazioni che effettuano il recupero in proprio delle somme senza verificare il regolare iter formativo delle notifiche.
A tal proposito, infatti, spesso i comuni inviano avvisi bonari di pagamento o atti intermedi simili, se non proprio atti con efficacia esecutiva, che fanno seguito a notifiche irregolari e/o nulle.
Motivo per il quale in un eventuale ricorso, oltre all’annullamento della cartella o atto equivalente o ad esso prodromico, in seguito alle considerazioni svolte, potrà contenere la richiesta al giudice competente di condannare per lite temeraria l’ente impositore/agente di riscossione che ha proceduto alla formazione del titolo esecutivo a fronte di un iter notificatorio viziato. Prossimo post ”l’eterna questione: le cartelle esattoriali inviate a mezzo raccomandata a.r. sono nulle?” Come sempre se hai trovato interessante questo articolo metti like oppure condividilo sui social. Grazie!
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