Azzeramento punti patente – A chi fare ricorso?
Azzeramento punti patente – A chi fare ricorso?
Revisione patente di guida per azzeramento del punteggio – comunicazione Ufficio provinciale della Motorizzazione – art. 126 comma 6 codice della strada – atto dovuto – medesima natura dei provvedimenti sanzionatori – competenza del giudice ordinario – sussiste
Sull’azzeramento punti patente, e il conseguente obbligo di ripete la prova di idoneità tecnica alla guida, è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione ai indicare quale sia il soggetto cui indirizzare un eventuale ricorso.
Tale indicazione, ovvero a chi rivolgere ricorso per azzeramento punti patente, non è di poco conto si considera la differenza di costo tra il presentare un ricorso al Giudice di Pace o a TAR.
Come detto la Suprema Corte ha indicato il giudice ordinario, nelle vesti del giudice di pace, l’ufficio competente a ricevere questo tipo di ricorso. Ciò perché: ”il provvedimento con il quale viene disposto che il titolare della patente di guida deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica, a seguito di azzeramento dei punti patente, è un atto dovuto a norma di quanto previsto dell’art. 126, comma 6 del codice della strada e partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria dei provvedimenti sanzionatori relativi alla perdita dei punti. La giurisdizione di conseguenza, in base a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 è del giudice ordinario, e non giudice amministrativo” (Cass.SSUU. 15690/2016).
Detto in altre parole, l’atto con il quale la motorizzazione dispone l’obbligo di ripetere l’esame di idoneità tecnica alla guida è un atto dovuto per legge, ovvero vincolato, conseguente all’azzeramento dei punti e accessorio alla sanzione principale. Diverso sarebbe il caso, invece, come ben spiegato nella citata sentenza, se la ripetizione dell’esame di guida fosse disposto in seguito all’esercizio dei poteri discrezionali della motorizzazione in seguito ad esempio ad un dubbio da parte di quest’ultima sulla persistenza in capo a un determinato soggetto dei requisiti psicofisici per mantenere l’abilitazione alla guida, in tal caso, infatti, la competenza spetterebbe, per quel che qui rileva, invece, al Tribunale Amministrativo Regionale, in quanto ufficio deputato a ricevere ricorsi contro gli atti discrezionali della pubblica amministrazione.
In conclusione, viene ribadito come la competenza a conoscere degli atti vincolati conseguenti le sanzioni per una violazione del codice della strada spetti sempre al giudice di pace.