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Le disposizioni obbligatorie di quarantena per il Covid non vanno contro la libertà personale. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, che ha preso in esame le questioni di costituzionalità in camera di consiglio incrementato dal tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni della legge di mandato 33/2020, recante procedure per limitare la diffusione del Covid-19.
La Corte costituzionale ha dichiarato i quesiti non provati: “la prescritta quarantena e anche i relativi permessi penali, così come regolati dalle disposizioni impugnate, influenzano solo la flessibilità dell’attività”, commenta Palazzo della Consulta, oltre che “non comportano alcun tipo di coercizione fisica , sono disposte generalmente per fattori di salute e si risolvono ad una pluralità indistinta di persone, unificate dichiarandosi per il contagio che può essere trasmesso ad altri per via aerea”.
Nello specifico sono state censurate le polizze che introducono permessi penali rispetto a chi, risultato positivo al Covid oltre che sottoposto a quarantena obbligatoria, esce di casa o abitazione. La Corte ritiene che la necessaria quarantena incida non sulla libertà di movimento delle persone (art. 16 Corto Cost.) ma sulla libertà individuale (art. 13 Corto Cost.) che, di conseguenza, i relativi provvedimenti dovrebbero essere adottati dall’autorità giudiziaria oppure, in caso di impossibilità, avere la convalida. In attesa della pronuncia della sentenza, il Communication and Press Workplace rivela che la Corte Costituzionale ha di fatto dichiarato infondate le problematiche.
La Corte Costituzionale, nell’ordinamento giuridico italiano, è uno degli organi di garanzia costituzionale più determinanti. Le sue responsabilità sono:
– convalidare l’osservanza della Costituzione dei regolamenti, statali ed anche regionali, nonché degli atti aventi forza di regolamento (controllo di autenticità costituzionale);. – risolvere problemi di riconoscimento tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le aree e tra le Regioni stesse;. – giudicare le denunce presentate nei confronti del Capo dello Stato della Repubblica;. – confermare l’ammissibilità dei voti abrogativi.
La Corte è composta da quindici tribunali, la cui elezione politica spetta a vari organi: 5 sono scelti dal Parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica e cinque da tre università a cui appartiene una delle magistrature più vitali. Inizialmente il loro mandato durava dodici anni, oggi ridotto al minimo a 9. I tribunali della Corte ne scelgono uno come Presidente della Corte Costituzionale, con funzioni di coordinamento e mandato triennale. Dal 29 gennaio 2022 il Capo dello Stato è Giuliano Amato.
Benché visualizzata dalla Costituzione italiana del 1948, la Corte era stata oggetto di incertezze da parte di numerosi partecipanti all’Assemblea Costituente, stupiti dalla capacità di un minuscolo collegio di assoggettare regolamenti già approvati in Parlamento; la Costituzione di conseguenza lasciò spazio a legislazioni medie successive che individuavano l’operato della Corte Queste furono emanate nel 1953 [4] [5] Un ulteriore freno alla sua entrata in vigore fu dovuto all’elevato quorum necessario per l’elezione dei 5 tribunali scelti dal Parlamento, per garantire che la Corte Costituzionale fosse giustiziata solo nel 1955 e tenesse anche la sua prima udienza nel 1956
È inoltre inteso con il nome casuale di Consulta per via della sua sede, il Palazzo della Consulta, a Roma.
FONTE: rifday.it FONTE: wikipedia.org
Tags: Consulta, corte costituzionale, covid19
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