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La IV Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 4927 del 2 febbraio 2012 ha affermato che, ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria applicata in seguito alla condanna per il reato di cui all’art. 186 Codice della Strada (Guida sotto l’effetto dell’alcool, comunemente chiamata guida in stato di ebbrezza) con i Lavori di Pubblica Utilità, non è necessario che l’imputato presenti apposita documentazione con l’indicazione dell’ente prescelto, del consenso di questo e del calendario delle giornate lavorative da impiegare, essendo sufficiente la mera non opposizione dell’imputato alla sostituzione della pena.
Afferma infatti la Suprema Corte che tale documentazione non è richiesta dalla norma in questione: “Ai sensi … dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, come si è già detto: è sufficiente la sua non opposizione. Non assume perciò rilievo che, l’imputato possa, di sua iniziativa, sollecitare e richiedere quel beneficio: ciò che rileva è la cornice normativa nella quale tale istanza si inserisce nell’ambito dell’istituto di riferimento, come delineato dal legislatore, ed il corollario che ne scaturisce: anche in tal caso la legge non pone affatto obblighi di sorta in capo all’imputato, come quelli indicati nella sentenza impugnata, non postula affatto una situazione diversa (cui far conseguire obblighi diversi) da quella ipotizzata di “non opposizione”, quella istanza, in definitiva, solo di tale necessario e sufficiente presupposto dando conto … non è dato scorgere il perchè o il per come l’imputato medesimo debba essere gravato dell’obbligo di indicare “l’ente presso cui si intenda svolgere l’attività, il consenso di tale ente, il piano di lavoro concordato unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l’entità della pena sostituita, ecc.”, in un momento (ben diverso da quello di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 33 concernente il giudice di pace, sopra evocato), peraltro, in cui, come giustamente rileva il ricorrente, neppure si sa quale pena il giudice si determinerà ad irrogare.”
dott. Dario Viola
per il testo integrale della sentenza: http://dottordarioviola.wordpress.com/2012/03/07/per-la-sostituzione-della-detenzione-con-lavori-di-pubblica-utilita-ex-art-186-comma-9-bis-c-d-s-non-e-necessaria-una-richiesta-ritualmente-formulata-ma-la-mera-non-opposizione-dellimputato/
Tags: 186 codice della strada, Decreto Legge 285 1992, guida in stato di ebbrezza, lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili, sotto l'effetto dell'alcool
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